Startup innovative: raffica di novità

15/03/2016

Startup innovative: finalmente senza notaio

Sono circa una ventina ormai le misure di favore verso le startup innovative. Con il decreto Mise del 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale dal giorno 8 marzo) è ormai effettiva e praticamente attuabile la possibilità di costituire una startup innovativa mediante la sola sottoscrizione del modello tipizzato firmato digitalmente. [scarica decreto 17 febbraio 2016 contenente modello tipizzato per startup senza notaio]

Questa nuova e attesissima modalità di costituzione (e successiva modifica) è alternativa alla modalità di costituzione “classica” tramite un notaio ed è appannaggio esclusivo delle SRL ordinarie. Da quanto sembra, il socio promotore si occuperà di richiedere l’attivazione della startup tramite una apposita piattaforma in corso di attivazione dal MISE. Il modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto dovrà essere sottoscritto dagli altri soci entro 10gg. Il legale rappresentante si occuperà entro 20gg dall’ultima sottoscrizione di depositare gli atti presso la CCIAA di riferimento, senza alcuna ulteriore autentica per le verifiche dei requisiti.

Innovazione “by design”

Secondo quanto chiarito dal parere Mise n. 169135 del 29 settembre 2014, le attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi devono esistere sin nell’oggetto. Non è sufficiente ad esempio la sola sperimentazione di prodotti innovativi. Da ciò ne deriva che è Il core business dell’azienda a dover essere innovativo: è richiesto, in primo luogo, che l’oggetto sociale consista nell’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi, ad alto valore tecnologico, in via esclusiva o anche solo prevalente.

Startup in sintesi:

Diritti camerali e imposte di bollo: non sono dovuti e quindi gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese non comporteranno versamenti alle Camere di Commercio che curano tali registri.

Perdite: un anno in più per ripianare perdite superiori ad un terzo: il termine è posticipato al secondo esercizio successivo.

Compensazione crediti IVA: Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro in F24

Contratti di Lavoro: disciplina flessibile del lavoro, secondo quanto previsto, salvo alcune varianti, per i contratti a tempo determinato (come Jobs Act). La startup innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. In questi 36 mesi i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi, dopo questo termine scatta il contratto a tempo indeterminato. Le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

Modalità alternative di remunerazione: è rimesso all’autonomia tra le parti (startup e suoi lavoratori) concordare quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La remunerazione può avvenire anche con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) mentre per i fornitori di servizi esterni si può ricorrere a schemi di work for equità, con benefici in entrambi i casi di carattere sia fiscale che contributivo.

Incentivi fiscali: per gli anni dal 2013 al 2016 sono previsti sia per le assunzioni che per gli investimenti. Sulle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro si applicherà un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per l’assunzione.

Investimenti in capitale di startup: gli investimenti, sia diretti che indiretti daranno luogo a detrazioni Irpef del 19% (applicabili su investimenti fino al massimo a 500mila euro) se compiuti da persone fisiche e a detrazioni Ires del 20% (applicabili su investimenti fino a un massimo di 1,8 milioni di euro) se compiuti da persone giuridiche.

Crowdfunding: Raccolta fondi tramite crowfunding apposito svolto su portali online autorizzati, secondo il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on-line”. In deroga alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi.

Fondo di Garanzia: garanzia fino all’80% (e comunque non oltre 2,5 milioni) del credito concesso da banche, da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. La garanzia verrà fornita gratuitamente, senza costi per le start up, e sulla base di un procedura semplificata e prioritaria.

Internazionalizzazione: sostegno all’internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE, che fornirà assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e promuoverà l’incontro delle startup innovative con possibili investitori. E’ stata autorizzata l’emissione di una “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.